Certificazioni | Formacorpomente
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Le nostre certificazioni

Attestati? Certificazioni? Diplomi?

Facciamo un po' di chiarezza!

Attestati riconosciuti dal coni?

E' possibile usare il logo CONI ma la nuova normativa attiva dal 2019 dichiara che solo le società sportive nell'ambito di attività istituzionali non di lucro, sono riconosciute. La serietà di una scuola si vede anche dalla cura di rimanere aggiornati al mutare delle leggi. Diffidate di chi "vende" riconoscimenti al CONI, perché sta dicendo il falso. Infatti basta collegarsi sul sito del coni www.coni.it per verificare che non esistono scuole riconosciute. Anche da queste piccole cose si vede l'onestà e la correttezza di una scuola.

Attestati, certificazioni o diplomi?

Come approfondito da wikipedia, il termine corretto da utilizzare è Attestato. La parola Diploma può essere utilizzata solo in presenza di un corso di studi della durata di almeno 5 anni con esame finale al termine del quale ci si può iscrivere all'università, inoltre la scuola deve essere riconosciuta (solo) dal ministero dell'istruzione (quindi il riconoscimento di altri enti, ad es. coni ecc. non è valido). Il termine certificato è invece un termine generico che può essere usato da chiunque (di solito uffici pubblici).

L'attestato rilasciato è valido?

SI, è valido su Tutto il Territorio Nazionale ed in Europa. Come scuola siamo legati all'ente di formazione Forma e marketing sas specializzato e registrato in camera di commercio come scuola di formazione, inoltre l'attestato viene rilasciato ai sensi della Legge n.4 del 2013, approvata in data 14 gennaio 2013 da Camera e Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 ed entrata finalmente in vigore in data 10 Febbraio 2013.

Legge n° 4 del 2013

L'Art. 1 della Legge n° 4/2013 recita: 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice. 4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità' del professionista. 5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. La legge quindi, regolamenta le attività non altrimenti regolamentate, consentendo il rilascio di attestati di formazione dalle scuole che formano nell'olismo e cioè in tutte queste attività/filosofie che non sono regolamentate da una specifica legge o ordine nazionale. Dato che la figura del Massaggiatore rientra tra le Professioni Non Regolamentate, questa Legge stabilisce che anche l' Operatore Olistico (o Massaggiatore) può esercitare la libera professione senza necessità di alcuna abilitazione (come ad es. esami di stato) in quanto non è autorizzato a praticare né massaggi di tipo estetico (estetisti) né massaggi di tipo terapeutico (fisioterapisti), ma solo "pratiche di benessere" non terapeutiche (quindi olistiche, come il massaggio: decontratturante, energetico, prana, svedese, hawaiano, linfodrenante, com campane tibetane, gong, reiki, shiatsu, thai, ecc.). Come è possibile notare, il confine tra i vari tipi di massaggio sebbene sia definito e normato spesso è molto sottile, quindi sta all'operatore il dover praticare in base a scienza e conoscenza, informandosi bene sulle cose che può e non può fare e rispettando le normative. Una volta capito ciò gli sarà possibile esercitare il suo lavoro in tutta serenità.

Cosa sono abilitato a fare con l'attestato?

Il Massaggiatore potrà andare a 'trattare' con tranquillità tutte quelle persone che decideranno affidarsi alla sua figura, per risolvere tutti quei problemi legati a stati generali di malessere, stati di grande stress e tensioni, stati di affaticamento, oltre logicamente a quelle persone che richiedono i suoi trattamenti solamente per puro piacere. Ricordiamo che in quanto operatori di disciplina Olistica/Bionaturale non si possono formulare diagnosi o prognosi in relazione a malattie o disfunzioni del corpo o della mente, in atto o prevedibili, nonché nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione o nella manipolazione del corpo umano sempre a scopo curativo o preventivo secondo la medicina convenzionale. Il Professionista delle discipline Olistiche/Bionaturali non consiglia mai la sospensione di terapie in atto di nessuna fattispecie, indicando di rimanere sempre sotto controllo medico in quanto non si sostituisce allo stesso. L’intento delle discipline Olistiche/ Bionaturali è quello di aiutare a ritrovare l’equilibrio energetico, il benessere e a condurre una vita serena. L'operatore NON è abilitato ad eseguire trattamenti a scopo terapeutico, riabilitativo (tali pratiche sono di stretta competenza dei medici/fisioterapisti) od estetico (tali pratiche sono di stretta competenza degli estetisti).

Ma quindi, a cosa serve l'attestato rilasciato?
È riconosciuto?

L’attestato conseguito a fine corso e valido in Italia ed in Europa (tradotto in 3 lingue), che consente di iscriversi alle Associazioni Olistiche di categoria e nei Registri Nazionali Operatori Olistici. Potrai esercitare Legalmente la Professione di Massaggiatore Olistico, con o senza partita iva, in proprio (anche a casa) o aprendo un proprio studio, sia in forma autonoma che come dipendente, nei Centri termali, Centri benessere, Spa, Studi olistici e/o fisioterapici, Villaggi e Crociere, nelle Palestre, Associazioni sportive e/o culturali, ecc. Viene inoltre riconosciuto direttamente (o previo esame di verifica) da tanti altri stati nel mondo.

 

Iscriversi ad un associazione nazionale non è obbligatorio, ma noi lo consigliamo perché con l'iscrizione (che può avvenire solo presentando un attestato rilasciato da una Scuola Riconosciuta) si ha diritto alla pubblicazione online nei registri pubblici e volendo ad una serie di servizi aggiuntivi come la copertura assicurativa, l'assistenza fiscale e tributaria.

 

Noi ci appoggiamo ad una delle poche che non richiede il possesso della p.iva, il:

Movimento Libere Discipline Bio Naturali - DBN, che con 70€ l’anno consente di avere copertura assicurative complete: Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) + Responsabilità Civile Professionale + Tutela ed anticipo spese Legale + Infortuni

https://www.movimentodbn.com/

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